Art. 18.
                    Contenuto dell'autorizzazione
 
   1.   L'autorizzazione   all'attivita'   estrattiva   puo'   essere
rilasciata per un periodo massimo di 20 anni, salvo rinnovo per moti-
vate   esigenze   produttive  e  comunque  commisurata  al  piano  di
coltivazione.
   2.  L'autorizzazione  ha  per  oggetto il complesso estrattivo, le
modalita' di coltivazione, le discariche dei materiali di risulta,  i
connessi  impianti  di trattamento ubicati nel perimetro della cava o
torbiera, le eventuali strade di servizio.