Art. 18. Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'attivita' estrattiva puo' essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni, salvo rinnovo per moti- vate esigenze produttive e comunque commisurata al piano di coltivazione. 2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo, le modalita' di coltivazione, le discariche dei materiali di risulta, i connessi impianti di trattamento ubicati nel perimetro della cava o torbiera, le eventuali strade di servizio.