Art. 19. Ricorsi amministrativi 1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione, di cui agli articoli 16 e 28, e' ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. 2. La Giunta regionale decide, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dandone entro i successivi dieci giorni comunicazione al ricorrente ed al comune interessato.