Art. 19.
                       Ricorsi amministrativi
 
   1. Avverso  i  provvedimenti  comunali  di  diniego  o  di  revoca
dell'autorizzazione, di cui agli articoli 16 e 28, e' ammesso ricorso
alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dei provvedimenti stessi.
   2.  La  Giunta  regionale decide, sentita la commissione regionale
consultiva  di  cui  all'articolo  9,  entro  sessanta   giorni   dal
ricevimento  del  ricorso  stesso,  dandone  entro i successivi dieci
giorni comunicazione al ricorrente ed al comune interessato.