Art. 2.
                     Impianti ed opere connesse
 
   1. Nelle aree destinate  ad  attivita'  estrattiva,  assentite  ai
sensi   della   presente  legge,  possono  essere  localizzati  anche
insediamenti industriali ed impianti  aventi  finalita'  di  prima  e
seconda   lavorazione,   complementari  con  l'attivita'  medesima  e
previsti o compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.