Art. 2. Impianti ed opere connesse 1. Nelle aree destinate ad attivita' estrattiva, assentite ai sensi della presente legge, possono essere localizzati anche insediamenti industriali ed impianti aventi finalita' di prima e seconda lavorazione, complementari con l'attivita' medesima e previsti o compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.