Art. 20.
                Concessione ai sensi dell'articolo 45
              del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
 
   1. I provvedimenti  di  concessione  ai  sensi  dell'articolo  45,
secondo  comma,  del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e succes-
sive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  adottati  dalla  Giunta
regionale,   sentita  la  commissione  regionale  consultiva  di  cui
all'articolo 9.
   2.  Per  la  presentazione  delle  domande  e  il  rilascio  della
concessione  valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16,
17 e 18, in quanto applicabili.
   3. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della
tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale  2  maggio
1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.