Art. 20. Concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 1. I provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9. 2. Per la presentazione delle domande e il rilascio della concessione valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili. 3. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.