Art. 21.
        Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua
 
   1. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi
d'acqua  di  competenza  regionale sono subordinate ad autorizzazione
della  Giunta   regionale,   che   puo'   concederla,   su   proposta
dell'assessore  regionale  ai lavori pubblici, sentita la commissione
regionale consultiva di cui all'articolo 9, ai soli fini strettamente
connessi alla regimazione delle acque, ai sensi  di  quanto  previsto
dal  regio  decreto  25  luglio 1904, n. 523, e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183.
   2.  Per   la   presentazione   delle   domande   e   il   rilascio
dell'autorizzazione  valgono le disposizioni contenute negli articoli
15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili.
   3. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi
d'acqua   di   competenza   statale   sono   comunicati,    a    cura
dell'interessato,  alla Regione entro quindici giorni dall'inizio dei
lavori  e,  successivamente,  i  dati  relativi  sono   forniti   con
periodicita' semestrale.