Art. 21. Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua 1. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale sono subordinate ad autorizzazione della Giunta regionale, che puo' concederla, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Per la presentazione delle domande e il rilascio dell'autorizzazione valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili. 3. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza statale sono comunicati, a cura dell'interessato, alla Regione entro quindici giorni dall'inizio dei lavori e, successivamente, i dati relativi sono forniti con periodicita' semestrale.