Art. 22. Autorizzazione per attivita' di ricerca 1. Le iniziative di ricerca riguardanti l'attivita' estrattiva disciplinata dalla presente legge debbono essere preventivamente comunicate al comune e all'assessorato regionale competente in materia, indicando le modalita' di esecuzione del relativo programma. 2. Qualora il programma di ricerca comporti modifiche sostanziali dell'area interessata, deve essere autorizzato con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto inutilmente tale termine si prescinde dal parere richiesto.