Art. 22.
               Autorizzazione per attivita' di ricerca
 
   1.  Le  iniziative  di  ricerca riguardanti l'attivita' estrattiva
disciplinata dalla  presente  legge  debbono  essere  preventivamente
comunicate  al  comune  e  all'assessorato  regionale  competente  in
materia, indicando le modalita' di esecuzione del relativo programma.
   2. Qualora il programma di ricerca comporti modifiche  sostanziali
dell'area  interessata,  deve  essere  autorizzato  con provvedimento
della  Giunta   regionale,   sentito   il   comune   territorialmente
competente, che deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento  della  richiesta.  Scaduto  inutilmente  tale termine si
prescinde dal parere richiesto.