Art. 23. Spese per l'istruttoria. Pubblicita' 1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente. 2. Le somme introitate ai sensi del presente articolo spettano all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione. Le somme introitate dai comuni, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio comunale, sono utilizzate per fare fronte alle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge. 3. Tutti gli atti attinenti al procedimento di autorizzazione o concessione ed i relativi elaborati tecnici sono pubblici e chiunque ha diritto di prenderne visione.