Art. 23.
                Spese per l'istruttoria. Pubblicita'
 
   1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di
concessione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.
   2. Le somme introitate ai sensi  del  presente  articolo  spettano
all'amministrazione   che   ha   rilasciato   l'autorizzazione  o  la
concessione. Le somme introitate dai  comuni,  iscritte  in  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del  bilancio  comunale, sono
utilizzate per fare fronte alle spese  relative  all'esercizio  delle
funzioni delegate ai sensi della presente legge.
   3.  Tutti  gli  atti attinenti al procedimento di autorizzazione o
concessione ed i relativi elaborati tecnici sono pubblici e  chiunque
ha diritto di prenderne visione.