Art. 24.
                 Obbligo di fornire dati statistici
 
   1.   Gli   esercenti  l'attivita'  estrattiva  disciplinata  dalla
presente legge devono periodicamente fornire tutti i dati  statistici
richiesti  dall'amministrazione  regionale e mettere a disposizione i
mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.
   2.  L'assessorato  regionale  competente  in   materia   cura   la
pubblicazione  annuale  nel  Bollettino  ufficiale regionale dei dati
rilevati ai sensi del comma 1 e assicura  l'accesso  all'informazione
ai sensi della legge n. 241 del 1990.