Art. 24. Obbligo di fornire dati statistici 1. Gli esercenti l'attivita' estrattiva disciplinata dalla presente legge devono periodicamente fornire tutti i dati statistici richiesti dall'amministrazione regionale e mettere a disposizione i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso. 2. L'assessorato regionale competente in materia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale regionale dei dati rilevati ai sensi del comma 1 e assicura l'accesso all'informazione ai sensi della legge n. 241 del 1990.