Art. 25.
          Cessione dell'autorizzazione o della concessione
 
   1.  L'autorizzazione  o la concessione all'attivita' estrattiva e'
personale e non puo' essere ceduta a terzi, senza preventivo  assenso
dell'amministrazione  che ha provveduto al relativo rilascio, pena la
decadenza della stessa. Il cessionario subentra in tutti gli obblighi
e garanzie assunti e prestati dal cedente.
   2. Gli eredi del titolare dell'autorizzazione o della  concessione
che continuano l'attivita' estrattiva hanno diritto al subentro entro
un   anno   dalla  morte  del  titolare  stesso,  pena  la  decadenza
dell'autorizzazione o la concessione.