Art. 25. Cessione dell'autorizzazione o della concessione 1. L'autorizzazione o la concessione all'attivita' estrattiva e' personale e non puo' essere ceduta a terzi, senza preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio, pena la decadenza della stessa. Il cessionario subentra in tutti gli obblighi e garanzie assunti e prestati dal cedente. 2. Gli eredi del titolare dell'autorizzazione o della concessione che continuano l'attivita' estrattiva hanno diritto al subentro entro un anno dalla morte del titolare stesso, pena la decadenza dell'autorizzazione o la concessione.