Art. 27. Vigilanza della Regione 1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302, e' esercitata dalla Regione anche tramite le unita' sanitarie locali competenti per territorio. 2. Gli atti amministrativi connessi con l'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 1 sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia.