Art. 27.
                       Vigilanza della Regione
 
   1. La vigilanza sull'applicazione delle  norme  di  polizia  delle
cave  e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche'  delle  norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n.
547, e 19 marzo 1956, n.  302,  e'  esercitata  dalla  Regione  anche
tramite le unita' sanitarie locali competenti per territorio.
   2. Gli atti amministrativi connessi con l'esercizio della funzione
di  vigilanza  di  cui  al comma 1 sono adottati dal Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente  in
materia.