Art. 28. Revoca dell'autorizzazione 1. In caso di gravi o reiterate inosservanze delle prescrizioni autorizzative o delle disposizioni della presente legge, il comune puo' revocare l'autorizzazione, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9. 2. Il provvedimento di revoca del comune, avente la stessa forma dell'atto revocato, deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione. 3. Nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la revoca della concessione o dell'autorizzazione e' adottata dall'autorita' regionale che ha provveduto al relativo rilascio con le stesse modalita' indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili. 4. La concessione o l'autorizzazione, ivi compresa quella rilasciata dai comuni, puo' essere, altresi', revocata dalla Giunta regionale, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e cave e di igiene e sicurezza del lavoro, constatate dai funzionari della struttura regionale competente in materia di polizia mineraria, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca della Giunta regionale deve essere motivato e comunicato all'interessato ed al comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro dieci giorni dall'adozione. 5. Nel caso di revoca per esigenze di pubblico interesse ai sensi del comma 4 il titolare della concessione o dell'autorizzazione ed il proprietario del giacimento, che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione della revoca, hanno diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati. L'indennizzo e' determinato dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.