Art. 28.
                     Revoca dell'autorizzazione
 
   1.  In  caso  di gravi o reiterate inosservanze delle prescrizioni
autorizzative o delle disposizioni della presente  legge,  il  comune
puo'   revocare   l'autorizzazione,   previa   diffida,   sentita  la
commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.
   2. Il provvedimento di revoca del comune, avente la  stessa  forma
dell'atto revocato, deve essere motivato e comunicato all'interessato
ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni
dall'adozione.
   3.  Nei  casi  previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la revoca della
concessione  o   dell'autorizzazione   e'   adottata   dall'autorita'
regionale  che  ha  provveduto  al  relativo  rilascio  con le stesse
modalita' indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili.
   4.  La  concessione  o  l'autorizzazione,  ivi   compresa   quella
rilasciata  dai  comuni, puo' essere, altresi', revocata dalla Giunta
regionale,  previa  diffida,   sentita   la   commissione   regionale
consultiva  di cui all'articolo 9, per gravi o reiterate inosservanze
delle norme di polizia delle miniere e cave e di igiene  e  sicurezza
del  lavoro,  constatate  dai  funzionari  della  struttura regionale
competente  in  materia di polizia mineraria, ovvero per sopravvenute
gravi esigenze di pubblico  interesse.  Il  provvedimento  di  revoca
della   Giunta   regionale   deve   essere   motivato   e  comunicato
all'interessato ed al comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro
dieci giorni dall'adozione.
   5. Nel caso di revoca per esigenze di pubblico interesse ai  sensi
del comma 4 il titolare della concessione o dell'autorizzazione ed il
proprietario  del giacimento, che ne facciano richiesta entro novanta
giorni dalla comunicazione della revoca, hanno  diritto  ad  un  equo
indennizzo,  proporzionato agli investimenti realizzati. L'indennizzo
e'  determinato  dalla  Giunta  regionale,  sentita  la   commissione
regionale consultiva di cui all'articolo 9.