Art. 29. Sospensione dell'attivita' estrattiva 1. Fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, il comune, ove sia constatata l'inosservanza di prescrizioni ed obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, puo' disporre la sospensione dell'attivita' estrattiva, con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia. 2. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da comunicare all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione stessa, e cessa, comunque, di avere efficacia ove si accerti che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto a quanto prescritto. 3. Il provvedimento di sospensione e' adottato in ogni caso quando si tratta di attivita' non autorizzata. 4. Nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la sospensione dell'attivita' estrattiva o di ricerca e' adottata dall'autorita' regionale che ha provveduto al rilascio della relativa concessione o autorizzazione con le stesse modalita' indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili.