Art. 29.
                Sospensione dell'attivita' estrattiva
 
   1.  Fermo  restando il potere di revoca dell'autorizzazione di cui
all'articolo 28, il comune,  ove  sia  constatata  l'inosservanza  di
prescrizioni  ed obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, puo'
disporre la sospensione dell'attivita' estrattiva, con  provvedimento
motivato,   dandone   immediata   comunicazione   all'interessato  ed
all'assessorato regionale competente in materia.
   2. Il provvedimento di sospensione ha  effetto  fino  all'adozione
dei   provvedimenti  definitivi,  da  comunicare  all'interessato  ed
all'assessorato regionale competente in materia  entro  dieci  giorni
dall'adozione  stessa,  e  cessa, comunque, di avere efficacia ove si
accerti che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto a  quanto
prescritto.
   3. Il provvedimento di sospensione e' adottato in ogni caso quando
si tratta di attivita' non autorizzata.
   4.  Nei  casi  previsti  dagli articoli 20, 21 e 22 la sospensione
dell'attivita' estrattiva o di  ricerca  e'  adottata  dall'autorita'
regionale  che ha provveduto al rilascio della relativa concessione o
autorizzazione con le stesse modalita' indicate nei precedenti commi,
in quanto applicabili.