Art. 3. Piano regionale delle attivita' estrattive 1. L'attivita' di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere e' esercitata in conformita' ai contenuti del piano regionale delle attivita' estrattive (P.R.A.E.) nonche' nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, e dei piani di bacino di cui alla legge 13 maggio 1989, n. 183. 2. Il P.R.A.E., nel quadro piu' generale della programmazione regionale, nel rispetto delle previsioni di tutela dei piani territoriali paesistici e dei piani di bacino di cui alla citata legge n. 183 del 1989 e tenuto conto del piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12 della' legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, contiene: a) la ricognizione delle attivita' estrattive in esercizio; b) l'individuazione e la delimitazione cartografica delle aree suscettibili di attivita' estrattive nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio nonche' degli altri strumenti di pianificazione territoriale generale; c) la definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attivita' estrattive nell'ambito delle aree di cui alla lettera b) del presente comma; d) la valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree; e) la determinazione, per ogni tipo di materiale, di criteri di priorita', ove possibile, e di durata dell'attivita' di estrazione e trasformazione del prodotto, con indicazione dei quantitativi estraibili nei siti individuati; f) la redazione e l'articolazione di una normativa tecnica di riferimento per le modalita' di coltivazione, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente delle necessita' produttive.