Art. 30.
                         Sanzioni pecuniarie
 
   1.  Chiunque  intraprenda  o   prosegua   l'attivita'   estrattiva
disciplinata  dalla  presente  legge  senza  essere  in  possesso  di
autorizzazione o concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni.
   2. Chiunque prosegua le attivita' in corso  ai  sensi  del  regime
transitorio  della  presente legge, oltre i termini ivi previsti o in
assenza  dell'autorizzazione  alla  prosecuzione,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni
a lire 15 milioni.
   3. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui  agli  articoli  21,
comma  3, e 22, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 200.000 a lire 1 milione.
   4. Chiunque svolga l'attivita' di ricerca di cui all'articolo  22,
comma   2,   senza   autorizzazione   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa prevista dal comma 1.
   5.  Le  sanzioni  di  cui  al presente articolo sono soggette alla
procedura stabilita dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.