Art. 30. Sanzioni pecuniarie 1. Chiunque intraprenda o prosegua l'attivita' estrattiva disciplinata dalla presente legge senza essere in possesso di autorizzazione o concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni. 2. Chiunque prosegua le attivita' in corso ai sensi del regime transitorio della presente legge, oltre i termini ivi previsti o in assenza dell'autorizzazione alla prosecuzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 15 milioni. 3. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 21, comma 3, e 22, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a lire 1 milione. 4. Chiunque svolga l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 22, comma 2, senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono soggette alla procedura stabilita dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.