Art. 31.
                 Obblighi a carico del trasgressore
 
   1. Nell'ipotesi di attivita' estrattiva  o  attivita'  di  ricerca
senza  autorizzazione o concessione, il comune ordina al trasgressore
il ripristino, il recupeo e la sistemazione dell'are interessata.  In
caso  di  inadempienza  provvede il comune con recupero delle spese a
carico del trasgressore.
   2. Ai fini  di  cui  al  comma  1  il  proprietario  dell'area  e'
responsabile in solido con l'autore materiale dell'attivita', ove non
provi che essa e' avvenuta contro la sua volonta'.