Art. 31. Obblighi a carico del trasgressore 1. Nell'ipotesi di attivita' estrattiva o attivita' di ricerca senza autorizzazione o concessione, il comune ordina al trasgressore il ripristino, il recupeo e la sistemazione dell'are interessata. In caso di inadempienza provvede il comune con recupero delle spese a carico del trasgressore. 2. Ai fini di cui al comma 1 il proprietario dell'area e' responsabile in solido con l'autore materiale dell'attivita', ove non provi che essa e' avvenuta contro la sua volonta'.