Art. 32. Piano annuale di valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive 1. La Giunta regionale predispone annualmente, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, un piano di interventi per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive, compatibilmente con la salvaguardia del territorio e nei limiti delle disponibilita' dell'apposito capitolo di spesa istituito dal successivo articolo 36. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali interessati o dai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali del Lazio previsti dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 47. 3. Il piano di cui al presente articolo e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale e indica, tra l'altro: a) gli interventi da realizzare e le relative priorita'; b) le strutture regionali ovvero gli enti od i centri ai quali e' demandata la realizzazione degli interventi; c) i tempi di realizzazione degli interventi e di accesso ai finanziamenti regionali; d) le risorse occorrenti, precisando le somme a carico del bilancio regionale; e) le modalita' per la presentazione delle domande da parte degli enti o centri interessati e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti regionali.