Art. 32.
        Piano annuale di valorizzazione delle risorse di cave
           ed il potenziamento delle strutture produttive
 
   1.   La   Giunta  regionale  predispone  annualmente,  sentita  la
commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, un  piano  di
interventi  per  la  valorizzazione  delle  risorse  di  cave  ed  il
potenziamento delle  strutture  produttive,  compatibilmente  con  la
salvaguardia   del  territorio  e  nei  limiti  delle  disponibilita'
dell'apposito capitolo di spesa istituito dal successivo articolo 36.
   2. Gli interventi di cui al  comma  1  possono  essere  realizzati
direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali interessati o dai
centri  per  la  valorizzazione  delle  pietre  ornamentali del Lazio
previsti dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 47.
   3.  Il  piano  di  cui  al  presente  articolo  e'  approvato  con
deliberazione del Consiglio regionale e indica, tra l'altro:
     a) gli interventi da realizzare e le relative priorita';
     b)  le  strutture regionali ovvero gli enti od i centri ai quali
e' demandata la realizzazione degli interventi;
     c) i tempi di realizzazione degli interventi  e  di  accesso  ai
finanziamenti regionali;
     d)  le  risorse  occorrenti,  precisando  le  somme a carico del
bilancio regionale;
     e) le modalita' per la  presentazione  delle  domande  da  parte
degli  enti  o  centri interessati e per la concessione ed erogazione
dei finanziamenti regionali.