Art. 33.
             Iniziative per la sicurezza dei lavoratori
               del settore delle attivita' estrattive
 
   1.  La  Giunta  regionale,   nei   limiti   delle   disponibilita'
dell'apposito  capitolo  di  spesa  istituito  dall'articolo 36, puo'
promuovere o attuare, sentita la commissione regionale consultiva  di
cui all'articolo 9, iniziative tendenti a migliorare le condizioni di
lavoro  degli  operatori  del settore delle attivita' estrattive, con
particolare riguardo alla sicurezza ed alla prevenzione dai rischi di
infortuni.
   2. Le iniziative di  cui  al  comma  1  consistono,  tra  l'altro,
nell'organizzazione  di  convegni  e  seminari  nonche'  di  corsi di
formazione professionale  nell'ambito  del  territorio  regionale  in
materia  di nuove tecniche relative alla salvaguardia della sicurezza
dei lavoratori adibiti ad attivita' estrattive ovvero nell'adesione o
nella partecipazione ad  analoghe  iniziative  organizzate  da  altre
amministrazioni o enti pubblici e privati, anche all'estero.