Art. 33. Iniziative per la sicurezza dei lavoratori del settore delle attivita' estrattive 1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilita' dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, puo' promuovere o attuare, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attivita' estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla prevenzione dai rischi di infortuni. 2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, tra l'altro, nell'organizzazione di convegni e seminari nonche' di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale in materia di nuove tecniche relative alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori adibiti ad attivita' estrattive ovvero nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altre amministrazioni o enti pubblici e privati, anche all'estero.