Art. 35. Riambientazione delle cave abbandonate 1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate mediante la concessione di finanziamenti ai comuni interessati. 2. Ai fini di cui al presente articolo si intendono abbandonate le cave nelle quali l'attivita' e' cessata prima della data di entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1. 3. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, al comune o ai comuni che ne facciano domanda, corredata dai relativi progetti ed elaborati tecnici, previo esame della commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9. 4. Il finanziamento e' erogato nella misura dell'80 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e del 20 per cento al termine dei lavori, previo accertamento e verifica di conformita' degli stessi ai progetti presentati. 5. Le cave abbandonate interne ad aree protette o di particolare interesse paesaggistico hanno priorita' nei finanziamenti.