Art. 35.
               Riambientazione delle cave abbandonate
 
   1.  La  Regione  promuove  la ricomposizione ambientale delle cave
abbandonate  mediante  la  concessione  di  finanziamenti  ai  comuni
interessati.
   2. Ai fini di cui al presente articolo si intendono abbandonate le
cave  nelle  quali l'attivita' e' cessata prima della data di entrata
in vigore della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1.
   3.  I  finanziamenti  previsti  dal  comma  1  sono  concessi  con
provvedimento   della  Giunta  regionale,  nei  limiti  dell'apposito
capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, al comune o  ai  comuni
che ne facciano domanda, corredata dai relativi progetti ed elaborati
tecnici,  previo  esame della commissione regionale consultiva di cui
all'articolo 9.
   4. Il finanziamento e' erogato nella misura dell'80  per  cento  a
presentazione  del  verbale di consegna dei lavori e del 20 per cento
al termine dei lavori, previo accertamento e verifica di  conformita'
degli stessi ai progetti presentati.
   5.  Le  cave abbandonate interne ad aree protette o di particolare
interesse paesaggistico hanno priorita' nei finanziamenti.