Art. 36. Disposizioni finanziarie 1. Le entrate previste dall'articolo 23 vengono introitate sul capitolo di entrata del bilancio regionale 1993 n. 02410 denominato: "Proventi relativi alle spese per l'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere riservate alla competenza regionale (articolo 23, comma 2)". 2. Le spese per la realizzazione di quanto previsto nella presente legge gravano sugli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio regionale 1993: cap. n. 11453 "Spese per studi, rilevazioni, ricerche, convegni, pubblicazioni attinenti l'attivita' estrattiva (articolo 34), prevista in L. 50.000.000"; cap. n. 11421 "Spese di funzionamento ed attivita', compresi i gettoni di presemza, della commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive (articolo 10), previste in L. 10.000.000"; cap. n. 11325 "Finanziamento delle iniziative in materia di sicurezza dei lavoratori del settore delle attivita' estrattive (articolo 33), previste in L. 50.000.000". Gravano, altresi', sui seguenti capitoli di nuova istituzione: cap. n. 51502 "Finanziamenti ai comuni per la riambientazione delle cave abbandonate (articolo 35)", con lo stanziamento di L. 1.210.000.000, a cui si fa fronte mediante storno di pari importo dello stanziamento gia' esistente in bilancio del capitolo n. 51501; cap. n. 51514 "Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive (articolo 32)", con lo stanziamento di L. 50.000.000; cap. n. 51516 "Rimborsi ai comuni per la redazione degli schemi di piani stralcio delle attivita' estrattive (articolo 6)", con lo stanziamento di L. 50.000.000. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai predetti capitoli n. 51514 e n. 51516 si fa fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 16310 del bilancio 1993.