Art. 37. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate la legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, concernente "Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio", e le seguenti successive leggi modificative ed integrative: a) leggi regionali 9 febbraio 1982, n. 9 e n. 10; b) legge regionale 28 settembre 1982, n. 46; c) legge regionale 9 maggio 1983, n. 33; d) legge regionale 16 settembre 1983, n. 63; e) legge regionale 21 gennaio 1984, n. 6; f) legge regionale 30 giugno 1984, n. 33; g) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 61. 2. Si intende abrogata qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la disciplina contenuta nella presente legge.