Art. 37.
                        Abrogazione di norme
 
   1.  Sono  abrogate  la  legge  regionale  16  gennaio  1980, n. 1,
concernente "Norme per la  coltivazione  di  cave  e  torbiere  nella
Regione  Lazio",  e  le  seguenti  successive  leggi  modificative ed
integrative:
     a) leggi regionali 9 febbraio 1982, n. 9 e n. 10;
     b) legge regionale 28 settembre 1982, n. 46;
     c) legge regionale 9 maggio 1983, n. 33;
     d) legge regionale 16 settembre 1983, n. 63;
     e) legge regionale 21 gennaio 1984, n. 6;
     f) legge regionale 30 giugno 1984, n. 33;
     g) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 61.
   2.  Si  intende   abrogata   qualsiasi   altra   norma   regionale
incompatibile con la disciplina contenuta nella presente legge.