Art. 38.
           Regime transitorio per l'apertura di nuove cave
              e per gli ampliamenti di cave autorizzate
 
   1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che
non  sia  stato  approvato  lo  strumento  urbanistico  comunale  che
recepisce il piano regionale delle attivita' estrattive o gli stralci
del medesimo non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni  per
l'apertura di nuove cave.
   2.  In  caso  di esaurimento di cave gia' autorizzate, intervenuto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge o in relazione
al quale sia  stata  gia'  presentata  domanda  di  ampliamento  alla
suddetta  data,  possono  essere  consentiti dal comune, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 e secondo  quanto
previsto dai commi 4, 5 e 6, ampliamenti per quantitativi annuali non
superiori  alla media annuale ricavata dalla quantita' prodotta negli
ultimi cinque anni (1988-1992). Dalla data di adozione del P.R.A.E. e
fino all'approvazione definitiva del medesimo gli ampliamenti possono
essere autorizzati solo se non in contrasto con  le  indicazioni  del
piano.   Le  autorizzazioni  relative  ad  ampliamenti  non  possono,
comunque, avere durata superiore a tre anni.
   3. In caso di preminente interesse  socio-economico  sovracomunale
le  autorizzazioni  di  cave  nuove  sono  rilasciate  dal  Consiglio
regionale, con validita' comunque non superiore a sette anni, sentiti
i comuni interessati e la commissione regionale  consultiva,  secondo
le modalita' e nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 15, 16 e
17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
   4.  L'attivita'  estrattiva  che  non  comporti  impianti  fissi e
permanenti puo' essere svolta, nelle zone  a  destinazione  agricola,
salvo espresso divieto degli strumenti urbanistici generali.
   5. L'attivita' estrattiva che comporti impianti fissi e permanenti
di  prima  lavorazione puo' essere svolta nelle zone con destinazione
compatibile in base agli strumenti urbanistici generali.
   6. Nei comuni privi di strumento urbanistico generale le attivita'
estrattive  possono  essere  svolte  nelle  zone  esterne  al  centro
abitato.