Art. 38. Regime transitorio per l'apertura di nuove cave e per gli ampliamenti di cave autorizzate 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che non sia stato approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attivita' estrattive o gli stralci del medesimo non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave. 2. In caso di esaurimento di cave gia' autorizzate, intervenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge o in relazione al quale sia stata gia' presentata domanda di ampliamento alla suddetta data, possono essere consentiti dal comune, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, ampliamenti per quantitativi annuali non superiori alla media annuale ricavata dalla quantita' prodotta negli ultimi cinque anni (1988-1992). Dalla data di adozione del P.R.A.E. e fino all'approvazione definitiva del medesimo gli ampliamenti possono essere autorizzati solo se non in contrasto con le indicazioni del piano. Le autorizzazioni relative ad ampliamenti non possono, comunque, avere durata superiore a tre anni. 3. In caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale le autorizzazioni di cave nuove sono rilasciate dal Consiglio regionale, con validita' comunque non superiore a sette anni, sentiti i comuni interessati e la commissione regionale consultiva, secondo le modalita' e nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 15, 16 e 17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 4. L'attivita' estrattiva che non comporti impianti fissi e permanenti puo' essere svolta, nelle zone a destinazione agricola, salvo espresso divieto degli strumenti urbanistici generali. 5. L'attivita' estrattiva che comporti impianti fissi e permanenti di prima lavorazione puo' essere svolta nelle zone con destinazione compatibile in base agli strumenti urbanistici generali. 6. Nei comuni privi di strumento urbanistico generale le attivita' estrattive possono essere svolte nelle zone esterne al centro abitato.