Art. 39.
            Regime transitorio per le attivita' in corso
 
   1.  I lavori in atto di coltivazione di cave, autorizzati ai sensi
del regime transitorio della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  proseguono  secondo   i
progetti approvati.
   2.  I lavori legittimamente in atto di coltivazione di cave, per i
quali sia stata prodotta domanda di autorizzazione alla  prosecuzione
ai sensi del regime transitorio della legge regionale n. 1 del 1980 e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  proseguono  secondo  i
progetti presentati a condizione che non sia adottato, a norma  della
legge citata, provvedimento di rigetto della domanda.
   3.  Ai lavori di coltivazione in atto relativi a riserve minerarie
e ampliamento di cave soggetti al  regime  transitorio  di  cui  alla
legge   regionale  n.  1  del  1980  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
   4. In presenza di vincoli ambientali  imposti  successivamente  al
legittimo  inizio dell'attivita' estrattiva, i lavori di coltivazione
proseguono, ma l'esercente e'  tenuto  a  presentare,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
all'autorita' competente in materia di tutela ambientale il progetto,
corredato  dallo  studio  di impatto ambientale a norma della lettera
e), comma 1, dell'articolo 15 ai fini del necessario nulla osta.
   5. In assenza delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4,  o  di
mancato  rilascio  del  nulla  osta  dell'autorita'  competente entro
centottanta giorni dalla richiesta, i lavori  di  coltivazione  delle
cave  devono  cessare  e  l'interessato  e'  tenuto alla sistemazione
dell'area.
   6. Per le attivita' in corso alla data di entrata in vigore  della
legge regionale n. 1 del 1980, l'autorizzazione in deroga puo' essere
concessa dal comune, anche se relativa ad area ubicata in zona a cio'
non  espressamente destinata dagli strumenti urbanistici vigenti, con
una validita' non superiore a tre anni non prorogabile.
   7. Per le cave gia' in attivita' le  aziende  hanno  sei  mesi  di
tempo  per  presentare  il  piano  della sicurezza al comune. In casi
eccezionali detto periodo puo' essere prolungato per comprovati fatti
tecnici ad un anno; tale deroga e' di competenza del sindaco, sentito
l'ufficio di polizia mineraria.