Art. 39. Regime transitorio per le attivita' in corso 1. I lavori in atto di coltivazione di cave, autorizzati ai sensi del regime transitorio della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti approvati. 2. I lavori legittimamente in atto di coltivazione di cave, per i quali sia stata prodotta domanda di autorizzazione alla prosecuzione ai sensi del regime transitorio della legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti presentati a condizione che non sia adottato, a norma della legge citata, provvedimento di rigetto della domanda. 3. Ai lavori di coltivazione in atto relativi a riserve minerarie e ampliamento di cave soggetti al regime transitorio di cui alla legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. In presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attivita' estrattiva, i lavori di coltivazione proseguono, ma l'esercente e' tenuto a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorita' competente in materia di tutela ambientale il progetto, corredato dallo studio di impatto ambientale a norma della lettera e), comma 1, dell'articolo 15 ai fini del necessario nulla osta. 5. In assenza delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4, o di mancato rilascio del nulla osta dell'autorita' competente entro centottanta giorni dalla richiesta, i lavori di coltivazione delle cave devono cessare e l'interessato e' tenuto alla sistemazione dell'area. 6. Per le attivita' in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 1980, l'autorizzazione in deroga puo' essere concessa dal comune, anche se relativa ad area ubicata in zona a cio' non espressamente destinata dagli strumenti urbanistici vigenti, con una validita' non superiore a tre anni non prorogabile. 7. Per le cave gia' in attivita' le aziende hanno sei mesi di tempo per presentare il piano della sicurezza al comune. In casi eccezionali detto periodo puo' essere prolungato per comprovati fatti tecnici ad un anno; tale deroga e' di competenza del sindaco, sentito l'ufficio di polizia mineraria.