Art. 4.
             Schema del piano regionale delle attivita'
                     estrattive e consultazioni
 
   1. Ai fini della formazione del  P.R.A.E.,  la  Giunta  regionale,
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, adotta apposito schema, predisposto,  sentita  la  commissione
regionale  consultiva  di  cui  all'articolo  9,  previo  parere  del
comitato tecnico consultivo per l'urbanistica e  i  lavori  pubblici,
prima sezione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.
   2.  Lo  schema  di  cui  al  comma  1 e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.
   3. Le province svolgono nel proprio ambito territoriale, ai  sensi
della  legge  regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modifiche
ed integrazioni, le consultazioni con i comuni, singoli e  associati,
con  le  comunita'  montane,  con  gli  altri  enti  locali  e  con i
rappresentanti  delle  associazioni  culturali-ambientali   e   delle
organizzazioni  sindacali  ed  imprenditoriali a livello provinciale.
Ognuno degli enti ed organismi consultati puo' presentare indicazioni
o proposte.
   4. Ciascuna provincia, concluse le consultazioni di cui  al  terzo
comma,   elabora  un  documento  di  osservazioni  e  proposte,  che,
approvato  dal  consiglio  provinciale,  viene  inviato  alla  Giunta
regionale   entro   e   non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dello schema del P.R.A.E. Scaduto il  termine  predetto
senza  che  le  province  abbiano  provveduto,  la  Giunta  regionale
esercita il potere sostitutivo ai  sensi  della  legge  regionale  13
marzo 1992, n. 26.