Art. 4. Schema del piano regionale delle attivita' estrattive e consultazioni 1. Ai fini della formazione del P.R.A.E., la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito schema, predisposto, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica e i lavori pubblici, prima sezione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. 2. Lo schema di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua adozione. 3. Le province svolgono nel proprio ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le consultazioni con i comuni, singoli e associati, con le comunita' montane, con gli altri enti locali e con i rappresentanti delle associazioni culturali-ambientali e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali a livello provinciale. Ognuno degli enti ed organismi consultati puo' presentare indicazioni o proposte. 4. Ciascuna provincia, concluse le consultazioni di cui al terzo comma, elabora un documento di osservazioni e proposte, che, approvato dal consiglio provinciale, viene inviato alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema del P.R.A.E. Scaduto il termine predetto senza che le province abbiano provveduto, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.