Art. 6.
    Piani stralcio del piano regionale delle attivita' estrattive
 
   1.  Nelle  more  dell'approvazione  del  P.R.A.E.  possono  essere
adottati ed approvati, con la medesima procedura di cui agli articoli
4 e 5, piani stralcio per bacini e tema estrattivo,  in  relazione  a
rilevanti problemi territoriali ed economico-produttivi.
   2.  I  comuni  o  consorzi  dei comuni interessati possono, previa
autorizzazione  della  Giunta  regionale,  anche  ad  iniziativa   di
imprese,  gruppi  di  imprese  od  associazioni  private, redigere ed
inoltrare alla Giunta stessa schemi di piano stralcio del P.R.A.E. Le
relative spese vengono rimborsate  dalla  Regione  ad  esclusione  di
quelle attinenti alle iniziative proposte dai privati.