Art. 6. Piani stralcio del piano regionale delle attivita' estrattive 1. Nelle more dell'approvazione del P.R.A.E. possono essere adottati ed approvati, con la medesima procedura di cui agli articoli 4 e 5, piani stralcio per bacini e tema estrattivo, in relazione a rilevanti problemi territoriali ed economico-produttivi. 2. I comuni o consorzi dei comuni interessati possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, redigere ed inoltrare alla Giunta stessa schemi di piano stralcio del P.R.A.E. Le relative spese vengono rimborsate dalla Regione ad esclusione di quelle attinenti alle iniziative proposte dai privati.