Art. 7. Varianti al piano regionale delle attivita' estrattive 1. Al piano regionale delle attivita' estrattive possono essere apportate varianti, su proposte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, con le procedure previste negli articoli 4 e 5.