Art. 7.
       Varianti al piano regionale delle attivita' estrattive
 
   1.  Al  piano  regionale delle attivita' estrattive possono essere
apportate varianti, su proposte  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e suc-
cessive modificazioni ed  integrazioni,  con  le  procedure  previste
negli articoli 4 e 5.