Art. 2.
 
   Per l'anno 1993 e'  autorizzato  il  finanziamento,  nel  bilancio
della  Regione,  dei  provvedimenti  legislativi  dello  Stato di cui
all'allegato B concernenti interventi per i  quali  l'Amministrazione
regionale  non  ha  provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai
sensi dell'art. 17 della Costituzione.