Art. 10. Consulta per il programma dell'APT 1. Per la predisposizione del proprio programma annuale, l'APT si avvale di una propria Consulta formata da esperti e rappresentanti degli enti ed organismi indicati al terzo comma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come appresso indicato: a) il Presidente e l'Amministratore delegato dell'APT; b) cinque Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, tre dei Comuni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, due dei Comuni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 e due dei Comuni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5, i cui territori risultino dotati della maggiore capacita' ricettiva alberghiera in termini di posti letto; c) il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale; d) un rappresentante delle Comunita' Montane designato dall'unione nazionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEM) regionale; e) un rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco designato dalla organizzazione regionale della unione nazionale delle pro loco d'Italia; f) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle due organizzazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale; g) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale; h) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale; i) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle quattro associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale; l) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio. 2. La Consulta e' presieduta dal Presidente dell'APT ed e' validamente costituita quando risultino nominati almeno i tre quarti dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica e in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.