Art. 10.
                 Consulta per il programma dell'APT
 
   1.  Per la predisposizione del proprio programma annuale, l'APT si
avvale di una propria Consulta formata da  esperti  e  rappresentanti
degli  enti  ed  organismi  indicati al terzo comma dell'art. 4 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, come appresso indicato:
     a) il Presidente e l'Amministratore delegato dell'APT;
     b) cinque Sindaci, o loro  delegati,  dei  Comuni  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  5,  tre dei Comuni di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art.  5,  due  dei  Comuni  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  5 e due dei Comuni di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 5, i cui territori risultino  dotati
della  maggiore  capacita'  ricettiva alberghiera in termini di posti
letto;
     c) il Presidente, o suo delegato,  di  ciascuna  Amministrazione
provinciale;
     d)   un   rappresentante   delle   Comunita'  Montane  designato
dall'unione nazionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEM) regionale;
     e) un rappresentante  delle  Associazioni  turistiche  pro  loco
designato dalla organizzazione regionale della unione nazionale delle
pro loco d'Italia;
     f)   i   legali  rappresentanti,  o  loro  delegati,  delle  due
organizzazioni di categoria degli  operatori  turistici  maggiormente
rappresentative a livello regionale;
     g)   i   legali  rappresentanti,  o  loro  delegati,  delle  tre
organizzazioni    delle    cooperative    turistiche     maggiormente
rappresentative a livello regionale;
     h)   i   legali  rappresentanti,  o  loro  delegati,  delle  tre
organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore  turistico
maggiormente rappresentative a livello regionale;
     i)  i  legali  rappresentanti,  o  loro  delegati, delle quattro
associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a  livello
regionale;
     l)  un  rappresentante  delle  Camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna designato dalla  Unione
regionale delle Camere di commercio.
   2.  La  Consulta  e'  presieduta  dal  Presidente  dell'APT  ed e'
validamente costituita quando risultino nominati almeno i tre  quarti
dei  componenti.  Le  sedute  sono  valide  con  la presenza in prima
convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica e in
seconda  convocazione  di  un  terzo  dei   componenti   stessi.   Le
determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.