Art. 12.
                          Entrate dell'APT
 
   1.  L'APT  provvede alle spese di funzionamento e di attivita' con
le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
     a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
     b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte  della  Regione
in funzione degli incarichi affidati;
     c)  corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte
degli Enti locali territoriali di altri Enti pubblici  e  di  privati
committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.
   2.  La Regione e' autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un
fondo annuale di  dotazione,  nei  limiti  della  disponibilita'  del
bilancio  regionale,  a  titolo  di  corrispettivo forfettario per lo
svolgimento delle funzioni indicate ai  commi  6  e  7  dell'art.  6,
nonche'  per  l'espletamento di altri incarichi di carattere generale
assegnati dalla Regione,  relativi  ad  attivita'  non  riconducibili
compiutamente  a  singoli  progetti.  A  tali fini l'APT trasmette al
Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di  ciascun  anno,  una
dettagliata  relazione  sui  risultati  della gestione dell'esercizio
precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.