Art. 12. Entrate dell'APT 1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attivita' con le risorse derivanti dalle seguenti entrate: a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione; b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati; c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT. 2. La Regione e' autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilita' del bilancio regionale, a titolo di corrispettivo forfettario per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 6, nonche' per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attivita' non riconducibili compiutamente a singoli progetti. A tali fini l'APT trasmette al Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sui risultati della gestione dell'esercizio precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.