Art. 14.
                       Funzioni delle Province
 
   1.   Alle   Province   e'  delegato,  nell'ambito  del  rispettivo
territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
     a) programmazione e coordinamento delle attivita' di  promozione
e propaganda turistica;
     b) agenzie di viaggio e turismo;
     c)  prezzi  e  tariffe  dei  servizi e delle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere;
     d) tariffe relative alle professioni di cui  all'art.  11  della
legge 17 maggio 1983, n. 217;
     e) Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a
livello   provinciale,   per   l'abilitazione   all'esercizio   delle
professioni   di   guida   turistica,   interprete    turistico    ed
accompagnatore  turistico,  nonche'  delle  altre  professioni di cui
all'art. 11 della legge n. 217 del 1983, che non  siano  diversamente
disciplinate  con  specifica  legge;  la  delega comprende le nomine,
proposte o designazioni di competenza della Regione;
     f) incentivazione dell'offerta turistica di cui all'art. 9 della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3;
     g)  ammissione,  concessione,  liquidazione  ed  erogazione  dei
contributi  regionali  per  gli  interventi  compresi  nel  programma
turistico provinciale di cui all'art. 15;
     h) attivazione, coordinamento  e  gestione  di  un  servizio  di
statistica  provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni
turistici interessati nell'ambito del sistema statistico regionale di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2;
     i) coordinamento dei servizi turistici  di  base  dei  Comuni  e
promozione  delle  iniziative  ed  attivita'  di  interesse turistico
provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge  8  giugno
1990, n. 142.
   2. Le Province sono altresi' delegate alla istituzione e tenuta:
     a) dell'Albo provinciale delle Associazioni turistiche pro loco,
secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre
1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della presente legge;
     b)  dell'elenco  provinciale dei direttori tecnici di Agenzia di
viaggio e turismo che sostituisce l'elenco regionale di cui  all'art.
20  della  legge  regionale  14  giugno  1984,  n. 31, ed al quale si
applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista;
     c)  dell'elenco  provinciale  delle  guide   turistiche,   degli
interpreti e degli accompagnatori turistici, che sostituisce il ruolo
regionale  di cui all'art. 9 della legge regionale 16 giugno 1981, n.
17, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la  normativa  ivi
prevista.
   3.  Le  Province  svolgono  altresi'  le  funzioni  di vigilanza e
controllo nelle materie delegate ed applicano  le  relative  sanzioni
amministrative.
   4.  Le  Province  possono  assumere  iniziative  per  favorire  la
gestione associata delle  funzioni  comunali  in  materia  turistica,
anche   con  la  partecipazione  o  il  riconoscimento  di  forme  di
collaborazione a tal fine istituite.