Art. 15. Programma turistico provinciale 1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale. 2. In esso sono indicati: a) le iniziative promozionali e le attivita' di informazione, accoglienza ed intrattenimento proposte per il contributo in conformita' ai criteri e priorita' stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 3, distinte in appositi elenchi relativi ai singoli soggetti attuatori; b) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4. 3. Le domande di contributo per le iniziative ed attivita' di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. 4. I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle inziative ed alle spese effettivamente sostenute. 5. Le Province, per le inziative ed attivita' di cui alla lettera a) del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate dal comma 9 dell'art. 4.