Art. 15.
                   Programma turistico provinciale
 
   1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione  entro  il  10
settembre  dell'anno  precedente a quello di riferimento il programma
turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale.
   2. In esso sono indicati:
     a) le iniziative promozionali e le  attivita'  di  informazione,
accoglienza   ed   intrattenimento  proposte  per  il  contributo  in
conformita' ai criteri e priorita' stabiliti ai  sensi  del  comma  3
dell'art.  3,  distinte  in  appositi  elenchi  relativi  ai  singoli
soggetti attuatori;
     b) i  progetti  di  promozione  e  commercializzazione  ritenuti
ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.
   3.  Le domande di contributo per le iniziative ed attivita' di cui
alla lettera a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da
parte  dei  diversi  soggetti  attuatori  entro  il  mese  di  giugno
dell'anno precedente a quello di riferimento.
   4.  I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle
Province e liquidati ed erogati dalle stesse  sulla  base  di  idonea
documentazione  relativa  alla  realizzazione delle inziative ed alle
spese effettivamente sostenute.
   5. Le Province, per le inziative ed attivita' di cui alla  lettera
a)  del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate
dal comma 9 dell'art. 4.