Art. 16. Funzioni dei Comuni 1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio. 2. Ai Comuni e' delegato, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a: a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, compresi gli adempimenti di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, anche ai fini statistici; b) attivita' di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983, svolte a titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi indicati; c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284; d) espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa convenzione con l'APT. 3. I Comuni svolgono altresi' le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative. 4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.