Art. 16.
                         Funzioni dei Comuni
 
   1. Ai Comuni  compete  la  valorizzazione  turistica  del  proprio
territorio.
   2.  Ai  Comuni  e'  delegato,  nell'ambito del proprio territorio,
l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
     a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge  17  maggio
1983,  n.  217, compresi gli adempimenti di cui all'art. 13 del regio
decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926,  convertito  nella  legge  2
giugno 1939, n. 739, anche ai fini statistici;
     b)  attivita'  di  cui  all'art. 11 della legge n. 217 del 1983,
svolte a titolo  professionale  e  a  titolo  non  professionale  dai
soggetti ivi indicati;
     c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attivita' turistiche
ad  uso  pubblico  gestite in regime di concessione di cui all'art. 1
della legge 25 agosto 1991, n. 284;
     d)  espletamento  dei  servizi  turistici   di   base   relativi
all'informazione  e  all'accoglienza  turistica. Nei territori di cui
all'art. 5 tali servizi  possono  essere  svolti  dai  Comuni  previa
convenzione con l'APT.
   3. I Comuni svolgono altresi' le funzioni di vigilanza e controllo
nelle   materie   delegate   ed   applicano   le   relative  sanzioni
amministrative.
   4. Fino alla emanazione del decreto  previsto  dal  secondo  comma
dell'art.  59  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.