Art. 17. Organismi associativi locali 1. Gli Enti locali che costituiscano organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per lo svolgimento delle funzioni ed attivita' di cui all'art. 18 in aree territoriali di offerta di risorse turistiche omogenee o complementari, possono avvalersi di detti organismi per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3. 2. Nelle aree di sviluppo turistico montane e termali gli Enti locali, ove abbiano gia' costituito un Consorzio o societa' a capitale misto per la gestione di un centro di promozione e commercializzazione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1988, n. 39, ovvero una societa' d'area ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, possono attribuire ai suddetti organismi anche le funzioni di cui all'art. 18, definendo con apposita convenzione le modalita' operative ed i rapporti finanziari.