Art. 17.
                    Organismi associativi locali
 
   1. Gli Enti locali  che  costituiscano  organismi  associativi  ai
sensi  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, per lo svolgimento delle
funzioni ed attivita' di cui all'art.  18  in  aree  territoriali  di
offerta  di  risorse  turistiche  omogenee  o  complementari, possono
avvalersi di detti organismi per la presentazione  delle  domande  di
ammissione al finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3.
   2.  Nelle  aree  di  sviluppo turistico montane e termali gli Enti
locali, ove  abbiano  gia'  costituito  un  Consorzio  o  societa'  a
capitale  misto  per  la  gestione  di  un  centro  di  promozione  e
commercializzazione ai sensi della legge regionale 5 settembre  1988,
n.  39,  ovvero una societa' d'area ai sensi dell'art. 41 della legge
regionale 17 agosto 1988,  n.  32,  possono  attribuire  ai  suddetti
organismi  anche  le  funzioni  di  cui  all'art.  18,  definendo con
apposita convenzione le modalita' operative ed i rapporti finanziari.