Art. 18.
                Attivita' degli organismi associativi
 
   1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2
e 3 gli organismi associativi e gli Enti ivi indicati:
     a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di  interesse
d'area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio
territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di
progetti   di  sviluppo  delle  attivita'  turistiche  locali,  anche
attraverso  la  costruzione  ed  eventuale  gestione  di  impianti  e
infrastrutture  di  interesse turistico e l'istituzione e gestione di
centri-servizio per il turismo;
     b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse  d'area  dei
Comuni   per  la  attuazione  di  manifestazioni  culturali  o  altre
iniziative finalizzate alla qualificazione dell'offerta  turistica  e
possono collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione;
     c)   possono  esercitare  le  attivita'  di  informazione  e  di
accoglienza turistica, sulla base di incarichi affidati con  apposita
convenzione  da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali
interessati.