Art. 18. Attivita' degli organismi associativi 1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 gli organismi associativi e gli Enti ivi indicati: a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di interesse d'area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attivita' turistiche locali, anche attraverso la costruzione ed eventuale gestione di impianti e infrastrutture di interesse turistico e l'istituzione e gestione di centri-servizio per il turismo; b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse d'area dei Comuni per la attuazione di manifestazioni culturali o altre iniziative finalizzate alla qualificazione dell'offerta turistica e possono collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione; c) possono esercitare le attivita' di informazione e di accoglienza turistica, sulla base di incarichi affidati con apposita convenzione da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali interessati.