Art. 19.
             Informazione ed accoglienza turistica - IAT
 
   1. Le attivita' di informazione e accoglienza  turistica  in  sede
locale  sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale
di competenza dell'APT, dai Comuni interessati.
   2. L'APT con apposita convenzione puo' affidare la gestione  degli
IAT da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata,
alle  Associazioni  turistiche  pro loco, ad organismi associativi di
imprenditori turistici e ad alri organismi  associativi  di  sviluppo
turistico  locale,  nonche'  agli  enti  gestori dei servizi pubblici
ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali.
   3. L'istituzione degli IAT e l'uso  della  relativa  denominazione
sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale.
   4.  Il  segno  distintivo degli IAT e' conforme al modello grafico
determinato dalla Regione.