Art. 19. Informazione ed accoglienza turistica - IAT 1. Le attivita' di informazione e accoglienza turistica in sede locale sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'APT, dai Comuni interessati. 2. L'APT con apposita convenzione puo' affidare la gestione degli IAT da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata, alle Associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di imprenditori turistici e ad alri organismi associativi di sviluppo turistico locale, nonche' agli enti gestori dei servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali. 3. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale. 4. Il segno distintivo degli IAT e' conforme al modello grafico determinato dalla Regione.