Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) programmazione e coordinamento delle attivita' e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale; b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonche' immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quella costiera, montana, termale, congressuale e fieristica, delle citta' d'arte, naturalistico-ambientale, dei centri storici minori; c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; d) istituzione dell'"Osservatorio regionale sul turismo" nell'ambito del Sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici; e) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati. 2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e all'estero e per la realizzazione di progetti speciali, di norma si avvale dell'Azienda di promozione turistica (APT) di cui all'art. 6 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Prov- ince o dagli Enti locali associati. 3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1 la Regione, per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, puo' affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ad altri enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.