Art. 2.
                       Funzioni della Regione
 
   1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
     a)  programmazione  e  coordinamento  delle  attivita'  e  delle
iniziative  turistiche,  anche  attraverso   l'emanazione   di   atti
d'indirizzo  nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica
regionale e locale;
     b) promozione in Italia e all'estero  dell'immagine  unitaria  e
complessiva  dell'offerta turistica regionale, nonche' immagine delle
diverse componenti dell'offerta  turistica  presenti  nel  territorio
regionale,  con  particolare  riferimento a quella costiera, montana,
termale,   congressuale   e   fieristica,   delle   citta'    d'arte,
naturalistico-ambientale, dei centri storici minori;
     c)  organizzazione  della  raccolta,  della elaborazione e della
comunicazione  delle  statistiche  regionali   del   turismo,   delle
rilevazioni  e  delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda
turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
     d)  istituzione  dell'"Osservatorio   regionale   sul   turismo"
nell'ambito  del  Sistema  informativo  regionale,  ai  fini  di  una
puntuale conoscenza dei mercati della  domanda  turistica  e  di  una
costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
     e)  realizzazione  di progetti speciali, anche in collaborazione
con l'Ente nazionale  italiano  per  il  turismo  (ENIT),  con  altre
Regioni,  con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori
privati.
   2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e  all'estero
e  per  la  realizzazione  di  progetti  speciali, di norma si avvale
dell'Azienda di promozione  turistica  (APT)  di  cui  all'art.  6  o
interviene  a  favore di programmi e di progetti proposti dalle Prov-
ince o dagli Enti locali associati.
   3.  Nell'ambito  delle  proprie  funzioni  di  cui  al  comma 1 la
Regione, per la effettuazione di ricerche e per la  realizzazione  di
progetti  e di servizi, puo' affidare specifici incarichi ad istituti
universitari, ad altri enti ed organismi e ad  agenzie  specializzate
nelle materie di intervento regionale.