Art. 20. Associazioni pro loco 1. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Albo provinciale delle Associazioni pro loco 1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell'Albo provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'Albo nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174. 2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalita' di cui all'art. 2. L'iscrizione e' subordinata altresi' alla condizione che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o piu' rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplichi la propria attivita'. 3. Le Province disciplinano con apposito regolamento le modalita' per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra di loro, all'iscrizione delle 'pro loco' che operino in Comuni appartenenti a diverse province". 2. Nell'Albo provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1981 come modificato dal presente articolo sono iscritte d'ufficio le Associazioni gia' iscritte nell'Albo provinciale previsto nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2.