Art. 20.
                        Associazioni pro loco
 
   1. L'art. 3 della legge regionale 2  settembre  1981,  n.  27,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
            Albo provinciale delle Associazioni pro loco
 
   1.  Le  Province  provvedono  alla  istituzione e tenuta dell'Albo
provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti  gli
effetti l'Albo nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174.
   2.  Possono  richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che,
avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalita'  di
cui  all'art. 2. L'iscrizione e' subordinata altresi' alla condizione
che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno  o
piu'  rappresentanti  del  Comune  o dei Comuni in cui essa ha sede o
esplichi la propria attivita'.
   3. Le Province disciplinano con apposito regolamento le  modalita'
per  l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa
fra di loro, all'iscrizione delle 'pro loco' che  operino  in  Comuni
appartenenti a diverse province".
   2.  Nell'Albo  provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale
n. 27 del 1981 come modificato dal presente  articolo  sono  iscritte
d'ufficio   le   Associazioni  gia'  iscritte  nell'Albo  provinciale
previsto nel comma 3 dell'art. 1 della  legge  regionale  20  gennaio
1986, n. 2.