Art. 21.
         Soppressione delle Aziende di promozione turistica
 
   1.  Le  Aziende  di  promozione turistica, gia' istituite ai sensi
dell'art. 5  della  legge  regionale  20  gennaio  1986,  n.  2  sono
soppresse.
   2.  Le  Province  subentrano  nella  titolarita' dei beni mobili e
immobili  e  delle  situazioni  giuridiche  attive  e  passive  delle
soppresse  Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in
corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende,  fino
al loro esaurimento.
   3.   Alla  soppressione  delle  Aziende  di  promozione  turistica
provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge,  il  Presidente  della  Giunta  regionale con proprio decreto,
assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il
medesimo decreto si dispone in  ordine  agli  affari  pendenti,  alle
attivita'  e passivita' nonche' al trasferimento alle stesse Province
dei beni  mobili  ed  immobili  e  del  personale  delle  Aziende  di
promozione turistica con rapporto di ruolo.
   4.  Il  Presidente  della  Giunta regionale trasferisce agli altri
Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi,  il  suddetto
personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle
funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.
   5.  I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono
disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4,  ai  sensi
dell'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30
e  per  gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale
27 aprile 1990, n. 37. In attesa  dei  provvedimenti  di  adeguamento
delle  dotazioni  organiche  che  gli Enti locali adotteranno secondo
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della legge regionale  n.  30
del  1987,  ed  in  conformita'  al disposto dell'art. 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1983, n.  29,  il  personale  trasferito,  ove
necessario,  e'  inquadrato  da  detti  Enti  in  un  apposito  ruolo
transitorio.
   6.  In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai
sensi dell'art. 31 del Dlgs 29/93, per il personale  che,  a  seguito
delle  intese  di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle
esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente  legge,
saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti
al verificarsi di vacanze.
   7.  Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto
della gestione e redigono gli inventari dei beni  mobili  e  immobili
delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.