Art. 21. Soppressione delle Aziende di promozione turistica 1. Le Aziende di promozione turistica, gia' istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse. 2. Le Province subentrano nella titolarita' dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento. 3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attivita' e passivita' nonche' al trasferimento alle stesse Province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo. 4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge. 5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1987, ed in conformita' al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29, il personale trasferito, ove necessario, e' inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio. 6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 29/93, per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze. 7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.