Art. 22. Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica 1. Dalla data della soppressione delle Aziende di promozione turistica e anche nelle more del perfezionamento degli atti, gli oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a carico della Regione Emilia-Romagna per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa agli Enti locali territoriali. 2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.