Art. 22.
 Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
 
   1.  Dalla  data  della  soppressione  delle  Aziende di promozione
turistica e anche nelle more  del  perfezionamento  degli  atti,  gli
oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a
carico  della  Regione  Emilia-Romagna  per  tutta  la  durata  dello
svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa
agli Enti locali territoriali.
   2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non
connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo  sono
a carico della Regione per i primi due anni.