Art. 23. Incentivazioni 1. Al personale delle soppresse Aziende di promozione turistica trasferito a norma dell'art. 21 e' corrisposto un compenso incentivante una tantum previsto al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le normative vigenti per l'incentivazione della mobilita' e le disposizioni che regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a favore del personale regionale operante in strutture organizzative soggette a riordino determinato per legge. 2. Il compenso incentivante una tantum, fissato all'articolo 20 della legge regionale n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria rispetto a quella indicata nel predetto articolo, qualora il trasferimento comporti nel nuovo rapporto di impiego la perdita dell'integrazione del trattamento di fine servizio di cui all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58. L'importo del compenso, compresa la maggiorazione, non potra' risultare superiore a tre volte la misura fissata dal citato art. 20 della legge regionale n. 37 del 1990 ed e' calcolato in base a criteri di proporzionalita' rispetto al servizio prestato. L'entita' della maggiorazione ed i relativi criteri di calcolo sono definiti con delibera della Giunta regionale. Al personale trasferito e' riconosciuta la differenza del calcolo sul trattamento di fine rapporto maturato fino al momento del trasferimento, con le modalita' previste dall'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1982.