Art. 23.
                           Incentivazioni
 
   1.  Al  personale  delle soppresse Aziende di promozione turistica
trasferito  a  norma  dell'art.  21  e'   corrisposto   un   compenso
incentivante  una tantum previsto al comma 2 dell'art. 20 della legge
regionale 27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le  normative
vigenti  per  l'incentivazione  della mobilita' e le disposizioni che
regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a  favore
del  personale regionale operante in strutture organizzative soggette
a riordino determinato per legge.
   2. Il compenso incentivante una tantum,  fissato  all'articolo  20
della  legge regionale n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria
rispetto  a  quella  indicata  nel  predetto  articolo,  qualora   il
trasferimento  comporti  nel  nuovo  rapporto  di  impiego la perdita
dell'integrazione del trattamento di fine servizio di cui all'art.  1
della  legge  regionale  14  dicembre  1982,  n.  58.  L'importo  del
compenso, compresa la maggiorazione, non potra' risultare superiore a
tre volte la misura fissata dal citato art. 20 della legge  regionale
n.  37 del 1990 ed e' calcolato in base a criteri di proporzionalita'
rispetto al servizio prestato. L'entita'  della  maggiorazione  ed  i
relativi  criteri  di calcolo sono definiti con delibera della Giunta
regionale. Al personale trasferito e' riconosciuta la differenza  del
calcolo sul trattamento di fine rapporto maturato fino al momento del
trasferimento,  con  le  modalita'  previste  dall'art. 1 della legge
regionale n. 58 del 1982.