Art. 24. Soppressione dell'Agertur 1. L'Agenzia regionale di promozione turistica (Agertur), gia' istituita ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, e' soppressa. 2. La Regione subentra nella titolarita' dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento. 3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla Regione. 4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2. 5. Il personale gia' appartenente al ruolo organico dell'Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge e' trasferito nel ruolo organico della Regione. 6. Il personale di cui al comma 5 e' trasferito agli Enti locali territoriali con le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero e' assegnato presso le strutture organizzative regionali.