Art. 24.
                      Soppressione dell'Agertur
 
   1.  L'Agenzia  regionale  di  promozione turistica (Agertur), gia'
istituita ai sensi dell'art. 25  della  legge  regionale  20  gennaio
1986, n. 2, e' soppressa.
   2.  La  Regione  subentra  nella  titolarita'  dei  beni  e  delle
situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia.  Essa
provvede  alla  gestione delle iniziative in corso o programmate alla
data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.
   3. Alla soppressione provvede,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con
proprio  decreto.  Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla
definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla  loro  assunzione
in capo alla Regione.
   4.  Fino  alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3,
la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle  funzioni  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2.
   5.  Il  personale gia' appartenente al ruolo organico dell'Agertur
alla data di entrata in vigore della presente legge e' trasferito nel
ruolo organico della Regione.
   6. Il personale di cui al comma 5 e' trasferito agli  Enti  locali
territoriali  con le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21,
ovvero e' assegnato presso le strutture organizzative regionali.