Art. 26.
           Destinazione delle entrate degli Enti soppressi
 
   1.  Le  entrate  anche  di  natura  tributaria  riconosciute dalla
vigente legislazione agli Enti turistici disciolti  di  cui  all'art.
21,  sono  destinate  all'APT,  alle  Province  ed agli altri enti ed
organismi che  ne  svolgono  le  relative  funzioni  ai  sensi  della
presente legge.