Art. 27.
                   Spese per le funzioni delegate
 
   1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative delegate con la presente
legge.
   2. La Giunta regionale e' autorizzata a  ripartire  tra  gli  Enti
locali,  con  proprio  atto  deliberativo,  le  somme  assegnate  nel
bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
in  conformita'  alla  legge  regionale  28  dicembre  1992,  n.  51,
concernente   la   partecipazione   della   Regione   alle  spese  di
finanziamento per l'esercizio delle deleghe.