Art. 27. Spese per le funzioni delegate 1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a ripartire tra gli Enti locali, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in conformita' alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51, concernente la partecipazione della Regione alle spese di finanziamento per l'esercizio delle deleghe.