Art. 28.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge  la
Regione  fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria
disponibilita'  in  sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di
bilancio  o  di  variazione  di  bilancio a norma dell'art. 11, primo
comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.