Art. 28. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.