Art. 3.
                         Programmi regionali
 
   1.  Il  Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge e con cadenza triennale,  approva  le  direttive
generali ed il piano di promozione turistica nel quale sono indicati:
     a)  gli  obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati
della domanda in ltalia e all'estero;
     b) le risorse statali e regionali che si  prevede  di  destinare
alla promozione regionale e alla promozione locale.
   2. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento,  sentita  la  Consulta di cui
all'art. 10,  i  programmi  regionali  annuali  di  promozione  e  di
commercializzazione   turistica.   Comunica   inoltre   all'ENIT   le
iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6  della  legge
11 ottobre 1990, n. 292.
   3.  Nei  programmi  annuali  di  cui al comma 2 vengono indicati i
criteri e le modalita' per la utilizzazione delle risorse,  la  quota
da  assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta
per  cento  delle  risorse  disponibili  nei  programmi,  nonche'  la
ripartizione   alle   singole  Province  dei  fondi  disponibili  per
l'attuazione  dei  relativi  programmi  di  cui  all'art.  15.   Tale
ripartizione avviene sulla base del movimento turistico registrato in
termini di presenze e capacita' ricettive, tenendo altresi' conto del
valore promozionale del progetto per l'intero contesto regionale.
   4.  La  Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione  del  bilancio  regionale  dell'anno   di   riferimento,
delibera   i   progetti   regionali  da  realizzarsi  direttamente  o
attraverso  l'Azienda  di  promozione  turistica  o  altre  strutture
organizzative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2; delibera inoltre
la  ripartizione  delle  altre  risorse  finanziarie  disponibili  di
provenienza statale e regionale, assegnando alla APT ed alle Province
i relativi fondi, da destinarsi:
     a) ai progetti di promozione locale di cui all'art. 15;
     b) ai progetti di promozione e commercializzazione delle imprese
turistiche di cui all'art. 4;
     c) al funzionamento degli IAT di cui all'art. 19.