Art. 30. Contributi per la prima fase di attivita' 1. In fase di prima attuazione della presente legge, le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 26 sono destinate prioritariamente a garantire gli oneri relativi al personale proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui all'art. 21, gli oneri relativi i servizi di statistica provinciale del turismo, nonche' gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT gia' istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.