Art. 30.
              Contributi per la prima fase di attivita'
 
   1.   In   fase  di  prima  attuazione  della  presente  legge,  le
disponibilita'  finanziarie  di  cui  all'art.  26   sono   destinate
prioritariamente   a   garantire  gli  oneri  relativi  al  personale
proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui  all'art.  21,  gli
oneri  relativi  i  servizi  di  statistica  provinciale del turismo,
nonche' gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT gia'
istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.