Art. 34.
                Liquidazione dell'Agertur e delle APT
 
   1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  contestualmente  ai
decreti di soppressione dell'Agertur e delle  Aziende  di  promozione
turistica,  nomina i liquidatori degli enti stessi. Con il decreto di
nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato  all'attivita'
da  svolgere,  e  le  modalita'  per  l'esercizio delle operazioni di
liquidazione nonche' il termine, in ogni caso  non  superiore  a  sei
mesi, entro il quale esse devono concludersi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 9 agosto 1993
 
                     Il vicepresidente: PERDOMI