Art. 34. Liquidazione dell'Agertur e delle APT 1. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai decreti di soppressione dell'Agertur e delle Aziende di promozione turistica, nomina i liquidatori degli enti stessi. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attivita' da svolgere, e le modalita' per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonche' il termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, entro il quale esse devono concludersi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 9 agosto 1993 Il vicepresidente: PERDOMI