Art. 4.
         Interventi per la promozione e commercializzazione
                      delle imprese turistiche
 
   1. La Regione concorre allo sviluppo delle attivita' di promozione
e di commercializzazione di imprese turistiche, singole  o  associate
anche  temporaneamente,  di enti privati e di organismi tecnici delle
associazioni di categoria del settore, per progetti  di  qualita'.  A
tal  fine  destina  annualmente al finanziamento delle iniziative dei
privati una quota non inferiore al venti per cento e non superiore al
quaranta per cento delle risorse disponibili per la promozione locale
e regionale.
   2. Le iniziative di cui al comma 1  devono  essere  articolate  in
progetti  organici  nei  quali  siano  evidenziati  gli  obiettivi da
perseguire, i mercati di intervento  ed  i  segmenti  di  domanda  da
privilegiare,   le   azioni  programmate  e  le  modalita'  del  loro
svolgimento, i criteri e le  modalita'  di  riscontro  dei  risultati
conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.
   3.  I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma
2 possono essere concessi in misura non  superiore  al  quaranta  per
cento della spesa complessiva ammissibile per le iniziative in ambito
nazionale  e  non  superiore al cinquanta per cento per le iniziative
all'estero.
   4. La Giunta regionale stabilisce annualmente, entro  il  mese  di
maggio  dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento, i limiti di
importo della spesa ammissibile nonche' i  criteri  ed  i  limiti  di
finanziamento.
   5. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province
entro   il   mese   di  giugno  dell'anno  antecedente  a  quello  di
riferimento.
   6. Le Province inseriscono nel programma turistico provinciale  di
cui  all'art.  15  i  progetti  ritenuti  ammissibili  proponendo una
graduatoria di priorita'.
   7.  Il  richiedente,  successivamente  alla  realizzazione   delle
iniziative  ammesse  a  contributo, deve inviare tempestivamente alla
Provincia  una  dettagliata  relazione  da  cui  risulti  l'effettiva
attuazione   del  progetto,  con  la  documentazione  comprovante  il
conseguimento di tutto  o  in  parte  dei  risultati  originariamente
previsti, nonche' il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
   8.  I  contributi  sono  concessi  dalle  Province  e liquidati ed
erogati dalle stesse a seguito della  presentazione  da  parte  degli
interessati  della  regolare  documentazione  di  spesa  e  di quella
occorrente ai sensi delle vigenti normative.
   9. Le Province presentano  alla  Giunta  regionale,  entro  il  31
dicembre  di  ciascun  anno, le certificazioni delle spese effettuate
per  delega  della  Regione,  nonche'  una  relazione  sui  risultati
economici e finanziari, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31.