Art. 5.
            Ambito territoriale turisticamente rilevante
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai
fini  di  una  coordinata  ed  unitaria  attivita'   di   promozione,
accoglienza  ed  informazione  turistica,  e'  ambito  turisticamente
rilevante quello costituito da:
     a) tutti i Comuni della fascia adriatica dell'Emilia-Romagna;
     b) tutti i Comuni del crinale appenninico;
     c) i Comuni termali;
     d) le citta' d'arte.
   2.  Il  Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, determina i criteri in base ai quali la  Giunta
regionale,  tenuto  conto  delle richieste documentate dei rispettivi
Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle  citta'  d'arte  di  cui
alla  lettera d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare
a far parte dell'ambito turistico previsto dal  comma  1.  La  Giunta
regionale,  periodicamente,  puo' aggiornare l'elenco. L'elenco e gli
aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.