Art. 5. Ambito territoriale turisticamente rilevante 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una coordinata ed unitaria attivita' di promozione, accoglienza ed informazione turistica, e' ambito turisticamente rilevante quello costituito da: a) tutti i Comuni della fascia adriatica dell'Emilia-Romagna; b) tutti i Comuni del crinale appenninico; c) i Comuni termali; d) le citta' d'arte. 2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale, tenuto conto delle richieste documentate dei rispettivi Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle citta' d'arte di cui alla lettera d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare a far parte dell'ambito turistico previsto dal comma 1. La Giunta regionale, periodicamente, puo' aggiornare l'elenco. L'elenco e gli aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.