Art. 6. Azienda di promozione turistica - APT 1. E' istituita, con sede legale in Bologna, l'Azienda di promozione turistica (APT) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. L'APT ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi di natura economica per la promozione turistica, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 3. La gestione finanziaria dell'APT e' improntata a criteri di imprenditorialita' ed economicita', con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. 4. L'APT ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda ed in particolare ne determina l'ordinamento, nonche' un proprio regolamento amministrativo- contabile. 5. La Regione approva lo statuto, il regolamento amministrativo- contabile ed il bilancio di esercizio dell'APT. Conribuisce ai costi per il funzionamento dell'APT soltanto con l'erogazione di un fondo annuale di dotazione ai sensi dell'art. 12. 6. L'APT svolge attivita' promozionale e di propaganda per la qualificazione e lo sviluppo turistico. Realizza progetti promozionali su incarico della Regione, degli Enti locali e di operatori privati nonche' quelli a carattere interprovinciale proposti sulla base dell'art. 4. L'affidamento degli incarichi da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 avviene con la stipulazione di apposite convenzioni. 7. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217 del 1983, l'APT provvede alla istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di uffici informazione e assistenza turistica (IAT).