Art. 6.
                Azienda di promozione turistica - APT
 
   1.  E'  istituita,  con  sede  legale  in  Bologna,  l'Azienda  di
promozione   turistica  (APT)  quale  organismo  tecnico-operativo  e
strumentale della Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio
1983, n. 217.
   2. L'APT ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  opera
quale  azienda  di  servizi  di  natura  economica  per la promozione
turistica,  dotata  di   autonomia   organizzativa,   amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
   3.  La  gestione  finanziaria  dell'APT e' improntata a criteri di
imprenditorialita' ed economicita', con l'obbligo della chiusura  del
bilancio annuale in pareggio.
   4.  L'APT  ha  un  proprio  statuto  che, nell'ambito dei principi
fissati  dalla  legge,   stabilisce   le   norme   fondamentali   per
l'organizzazione   dell'Azienda   ed   in  particolare  ne  determina
l'ordinamento,  nonche'  un   proprio   regolamento   amministrativo-
contabile.
   5.  La  Regione approva lo statuto, il regolamento amministrativo-
contabile ed il bilancio di esercizio dell'APT.  Conribuisce ai costi
per il funzionamento dell'APT soltanto con l'erogazione di  un  fondo
annuale di dotazione ai sensi dell'art. 12.
   6.  L'APT  svolge  attivita'  promozionale  e di propaganda per la
qualificazione   e   lo   sviluppo   turistico.   Realizza   progetti
promozionali  su  incarico  della  Regione,  degli  Enti  locali e di
operatori  privati  nonche'  quelli  a   carattere   interprovinciale
proposti  sulla  base  dell'art.  4. L'affidamento degli incarichi da
parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 avviene  con  la
stipulazione di apposite convenzioni.
   7.  Ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  n.  217 del 1983, l'APT
provvede alla istituzione e al coordinamento a livello  regionale  di
un  sistema  a  rete  di  uffici  informazione e assistenza turistica
(IAT).