Art. 8.
                    Consiglio di amministrazione
 
   1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  nominato dal Consiglio
regionale e dura in carica quattro anni.
   2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
     a) il componente della Giunta regionale delegato in  materia  di
turismo, che lo presiede;
     b)  otto esperti in materia di turismo, di cui quattro scelti su
terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su  terne
di  candidati  proposti dalle due associazioni regionali di categoria
piu' rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque
esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente,  per
il bacino montano, per il bacino termale e per le citta' d'arte.
   3.  I  candidati  proposti  di  cui  alla  lettera  b) del comma 2
dovranno essere in possesso dei requisiti afferenti la  capacita'  di
elaborare  strategie  di  promozione  turistica  e  di  procedere per
obiettivi e progetti, desumibili  dai  curricula  professionali.  Per
ciascun  candidato  dovra' essere precisata in ogni caso l'esperienza
acquisita in ordine  alle  specifiche  problematiche  turistiche  del
bacino costiero del bacino montano, del bacino termale e delle citta'
d'arte.
   4.   Il   Consiglio   di   amministrazione  approva  gli  atti  di
programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica  ed
in particolare delibera:
     a) lo statuto dell'APT;
     b)  il  regolamento  amministrativo-contabile  ed il regolamento
organico;
     c) lo schema di  bilancio  previsionale  annuale  con  il  quale
vengono predeterminati i limiti di gestione dell'esercizio;
     d) il programma annuale e poliennale;
     e)  il  bilancio  di  esercizio,  secondo  le  norme di cui agli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile.
   5. Il Consiglio di amministrazione  delibera  altresi',  ai  sensi
dell'art.  2381  del  Codice  civile,  la  nomina dell'Amministratore
delegato, scelto tra i componenti del  Consiglio  stesso  fra  quelli
proposti dalle associazioni di categoria.
   6.  L'Amministratore  delegato adotta tutti gli atti necessari per
il   funzionamento   dell'APT   non   riservati   al   Consiglio   di
amministrazione.
   7.  In  caso  di  cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei
componenti il Consiglio dell'APT,  il  Consiglio  regionale  provvede
alla loro sostituzione. Per tale sostituzione non si applica l'art. 3
della legge regionale 17 marzo 1980, n 18.